"[...] o inóspito, árido e descurado processo encontra-se estreitamente relacionado com as correntes espirituais dos povos e [...] as suas diversas concretizações devem ser incluídas entre os mais importantes testemunhos da cultura" (F. Klein (1902))



05/01/2017

Jurisprudência estrangeira (20)


Valor probatório de email


1. Na sua sentença n.º 11402/2016, de 18/10/2016, o Tribunale di Milano reconheceu valor probatório a um email com a seguinte justificação:
 
"Per quanto riguarda la e-mail la parte attrice eccepisce che si tratti di un documento non firmato. 
 
In realtà si tratta di posta elettronica spedita dall'indirizzo della società attrice e quindi poiché in forza dell'articolo 46 del regolamento europeo EIDAS (n.910 del 2014) “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica" l'argomento della carenza di sottoscrizione, connaturato ai documenti informatici, non può essere considerato.
 
Quanto ai documenti informatici va rilevato che il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) all'art. 21 prescrive che "Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.” 
 
Sempre il regolamento EIDAS contiene un principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale all'articolo 25 che recita: “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”. 
 
Resta così confermato che è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata. La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d'azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento EIDAS stesso, precedentemente contenute nel codice dell'amministrazione digitale che oggi non le contiene più, proprio per la vigenza del regolamento europeo. Si legge infatti nel citato articolo 3, al punto 10 che firma elettronica – anche semplice e non qualificata meno – è l'insieme dei “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”. Or bene l'utilizzo di una casella recante chiaramente il riferimento alla persona, unitamente al contenuto, indicano che quelle parole contenute nella e-mail 25 maggio 2009 sono riferibili all'accomandatario. 
 
Vero è quanto eccepisce la parte attrice opponente che si tratta di caratteri facilmente modificabili, ad opera di chiunque avesse accesso alla casella di posta o anche successivamente, ma la parte attrice non ipotizza concretamente che questa modifica possa essere intervenuta e soprattutto nell'ambito complessivo delle risultanze processuali quella lettera appare pienamente confermata dalle testimonianze."
 
2. Sobre o tema, cf. Studio Cataldi.
 
MTS